Nuovo obbligo TFR Bacciardi Partners e Macrelli e Bartolini. Foto di Lorenzo Bacciardi, Michele Sacchi, Romina Macrelli e Paolo BartoliniMolte imprese scopriranno nel 2026 di essere diventate obbligate al versamento TFR all’INPS senza aver assunto un solo dipendente in più.  Il risultato è semplice: uscita di cassa mensile imprevista.

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Inquadramento generale

La gestione del Trattamento di Fine Rapporto (TFR) rappresenta uno degli snodi cruciali per l’amministrazione del personale e la pianificazione finanziaria delle aziende. Con l’entrata in vigore della Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026), il legislatore ha ridisegnato i confini dell’obbligo di versamento del TFR al Fondo di Tesoreria dell’INPS.
Attenzione, però, a non cadere in un facile equivoco normativo: la storica regola dei “50 dipendenti” non è stata abolita, ma integrata in un sistema più complesso. Se per anni l’obbligo si è basato su una fotografia statica (il superamento dei 50 dipendenti nel primo anno di attività), oggi a questo criterio, che rimane valido solo per la verifica nell’anno di avvio dell’impresa, si aggiunge un monitoraggio dinamico per tutti gli anni successivi, generando per molte imprese un impatto finanziario inatteso.
Ma c’è un aspetto ancora più urgente: per le aziende che superano i nuovi limiti già da quest’anno, l’INPS ha fissato una scadenza perentoria per il versamento dei primi arretrati del 2026. Mancare questa data significa esporsi a pesanti sanzioni per omissione contributiva.
In questo articolo, basato sulle istruzioni operative della Circolare INPS n. 12 del 5 febbraio 2026, analizzeremo il nuovo sistema integrato della normativa, le implicazioni sulla liquidità aziendale e le date da segnare in rosso sul calendario.

Cosa copriremo in questo articolo:

• La scadenza esatta entro cui effettuare il versamento degli arretrati del 2026 senza incorrere in sanzioni.
• Come coesistono la vecchia regola dei 50 dipendenti e le nuove soglie progressive (dal biennio 2026-2027 al regime definitivo).
• Il metodo esatto per calcolare la media dei dipendenti (escludendo i periodi di sospensione dell’attività).
• Lo shock di liquidità mensile per le imprese e come calcolare il nuovo impatto finanziario.
• Le misure compensative (sgravi contributivi) a favore delle aziende che versano al Fondo Tesoreria.

Le nuove soglie dimensionali: Dal biennio 2026-2027 al regime definitivo

La novità dirimente della Legge di Bilancio 2026 è che i datori di lavoro sono tenuti al versamento al Fondo di Tesoreria anche se raggiungono la soglia dimensionale prescritta negli anni successivi a quello di avvio dell’impresa. Il legislatore ha previsto un’applicazione scaglionata:
• Biennio 2026-2027: L’obbligo scatta se la media annuale dei lavoratori non è inferiore a 60 addetti.
• Periodo 2028-2031: Nel silenzio della disposizione legislativa, per questo lasso temporale continua a trovare applicazione il requisito dimensionale ordinario di almeno 50 addetti.
• Dal 1° gennaio 2032 in poi: La soglia si abbasserà definitivamente, facendo scattare l’obbligo per i datori di lavoro che occupano 40 addetti.
L’irreversibilità dell’obbligo: Un dettaglio cruciale
Un punto fondamentale in fase di pianificazione aziendale riguarda la natura permanente di questo adempimento. La circolare precisa che eventuali riduzioni del numero di addetti intervenute successivamente non incidono sull’obbligo di versamento. Se un’azienda supera la soglia e inizia a versare il TFR all’INPS, dovrà continuare a farlo anche se negli anni successivi dovesse scendere al di sotto del limite dimensionale.

Come si calcola la forza lavoro: Media annuale e sospensioni

Per valutare l’obbligo non ci si deve basare sui dipendenti in forza nel mese corrente. Il requisito dimensionale si determina sulla base della media annuale dei lavoratori in forza nell’anno solare (civile) precedente rispetto all’anno del periodo di paga considerato.
Devono essere considerati tutti i lavoratori subordinati. I lavoratori part-time sono computati in proporzione all’orario lavorato rapportato al tempo pieno, con arrotondamento all’unità per frazioni superiori alla metà dell’orario normale.
Il calcolo in caso di sospensione dell’attività
La circolare INPS precisa che il calcolo della media annuale deve essere effettuato avendo riguardo esclusivamente ai mesi di effettiva attività del datore di lavoro, escludendo dal computo eventuali periodi di sospensione dell’attività aziendale. Il divisore per ottenere la media corrisponderà quindi al numero esatto di mesi in cui l’azienda è stata operativamente attiva.

Un Sistema a Due Fasi: La Regola per le Neo-Costituite e il Monitoraggio Successivo

Come anticipato, la nuova disciplina integra, senza sostituirla del tutto, la normativa precedente, creando un sistema a due fasi. La regola dei 50 dipendenti non è stata superata, ma la sua applicazione è ora circoscritta a un caso specifico: la verifica dimensionale nell’anno di inizio attività, come chiarito dalla Circolare INPS.
Se un datore di lavoro inizia la propria attività (ad esempio nel 2025 o nel 2026) e raggiunge, con riferimento a tale primo anno, la media di 50 dipendenti, rimane tenuto al versamento al Fondo a decorrere dal mese di inizio dell’attività. Per le aziende di nuova costituzione, dunque, continua ad applicarsi il criterio previgente.
Vi è poi una regola tecnica transitoria per l’anno 2026: l’obbligo contributivo basato sulla nuova soglia di 60 addetti (calcolata sul 2025) trova applicazione solo per i datori di lavoro già in attività nell’anno 2024. La logica è che l’anno 2025 deve poter essere considerato come un anno precedente completo e comparabile.

SCADENZA IMMEDIATA: Regolarizzazione arretrati 2026 e Uniemens

Arriviamo all’aspetto operativo più critico. Le aziende costituite prima del 2025 che hanno raggiunto nell’anno precedente il limite di almeno 60 addetti, sono tenute a versare le quote di TFR all’INPS a fare tempo dal 1° gennaio 2026.
Poiché la circolare è stata emanata ad anno già iniziato (precisamente il 5 febbraio 2026), l’INPS ha concesso una finestra temporale per mettersi in regola senza subire sanzioni. I datori di lavoro possono assolvere all’obbligo di versamento delle quote pregresse entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione della circolare.
La scadenza tassativa per versare gli arretrati (da gennaio in poi) è quindi fissata al 16 maggio 2026.
Per gestire il flusso:
• L’azienda deve richiedere all’INPS il codice di autorizzazione “1R”.
• Il versamento degli arretrati avverrà utilizzando il nuovo codice causale “CF05” all’interno del flusso Uniemens.
• A regime, il versamento della quota (7,41% della retribuzione utile, al netto dello 0,50% ordinario) deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo al periodo di paga.

L’Impatto Finanziario: Uscita di Cassa Mensile e Misure Compensative

Prima di analizzare gli sgravi, è fondamentale fare una riflessione prettamente finanziaria. Per le aziende “neo-obbligate” che fino al 2025 trattenevano le quote in azienda (in quanto i dipendenti non versavano ai fondi pensione), l’entrata in vigore di questa novità si traduce in un’uscita di cassa mensile notevole e inaspettata.
Storicamente, il TFR ha rappresentato una fondamentale fonte di autofinanziamento per le PMI italiane. Dover dirottare improvvisamente e mensilmente il 7,41% delle retribuzioni verso l’INPS genera uno shock di liquidità considerevole, che non era stato preventivato nei budget aziendali antecedenti all’ultima Legge di Bilancio.
È pur vero che, a lungo termine, non avere il debito del TFR “in pancia” alleggerirà le uscite finanziarie al momento delle dimissioni o dei licenziamenti dei dipendenti (risultando, in quell’ottica, un fattore positivo). Tuttavia, nel breve e medio periodo, è vitale che le imprese si adoperino fin da subito non solo per gestire correttamente la scadenza formale del versamento, ma anche per valutare preventivamente l’impatto di questi deflussi sui flussi di cassa del 2026.
Proprio per bilanciare questa perdita di liquidità, la normativa conferma preziose misure compensative che abbattono il costo del lavoro:
1. Esonero dal Fondo di Garanzia TFR: L’azienda beneficia dell’esonero dal versamento del contributo al Fondo di garanzia (pari allo 0,20% o 0,40% per i dirigenti) in misura corrispondente alla quota di TFR conferita all’INPS o alla previdenza complementare.
2. Esonero sui contributi sociali: È riconosciuto un ulteriore esonero dai contributi sociali (ex art. 24, L. 88/1989) nella misura di 0,28 punti percentuali, sempre applicati in proporzione al TFR versato all’esterno.

Conclusione

La Legge di Bilancio 2026 non ha cancellato la vecchia regola dei 50 dipendenti, ma l’ha integrata in un meccanismo più ampio, riservandone l’applicazione al solo anno di avvio dell’attività e introducendo un monitoraggio continuo sulle dimensioni aziendali per tutti gli anni successivi. Molte aziende storiche (costituite prima del 2024) che fino al 2025 non erano tenute a effettuare il versamento, si ritroveranno improvvisamente obbligate a partire da gennaio 2026, affrontando un impatto diretto e inatteso sulla propria liquidità mensile.
Questa importante novità normativa, unita alla scadenza stringente per i versamenti arretrati (fissata al 16 maggio 2026), non deve passare inosservata o essere in alcun modo sottovalutata. Superata questa data, i sistemi INPS inizieranno a calcolare inesorabilmente omissioni contributive e interessi di mora.

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Contributo a cura di Macrelli e Bartolini Associati